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La tutela di ambiente e animali è ora in Costituzione: “Una giornata epocale”


Con un voto favorevole ad ampia maggioranza alla Camera – 468 sì, 6 astenuti, un solo voto contrario – è stata approvata la proposta di legge che va a modificare gli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale. 


La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e l’impegno a disciplinare «i modi e le forme di tutela degli animali» entrano quindi tra i principi fondamentali della Costituzione: l’Italia è ora il quinto Paese al mondo a citare animali e ambiente al suo interno. 


Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presente in Aula durante la votazione, ha così commentato: 


“È giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta”.


Con un così ampio consenso, superiore ai due terzi dei componenti della Camera, l’iter legislativo è immediato: l’entrata in vigore è dunque già avvenuta senza necessità di un referendum confermativo. Ecco dunque come sono cambiati i due articoli della Costituzione (in grassetto le parti ora integrate) 


La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La Legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 9



L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Articolo 41  


Immagine di copertina: Pixabay