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Fit for 55, l’UE approva le norme sulle fonti energetiche green

(Adnkronos) – Nell’ambito del pacchetto di riforme e regolamenti dell’UE denominato Fit for 55 con l’obiettivo di accelerare il processo di decarbonizzazione, il Consiglio europeo ha approvato una serie di norme comuni sul mercato interno in tema di fonti energetiche green, con specifico riferimento a gas rinnovabili a basse emissioni di carbonio e idrogeno. Inoltre, il nuovo regolamento e la relativa direttiva intervengono a rivedere la legislazione comunitaria vigente sul gas da fonti fossili. Nello specifico, il regolamento prevede norme per la fornitura, il trasporto e lo stoccaggio di gas

naturale e idrogeno al fine di organizzare al meglio il mercato del gas e sostenere lo sviluppo di quello dell’idrogeno, incluse le infrastrutture dedicate.  


Le nuove norme sulle fonti energetiche green dell’UE sono ispirate al principio dell’efficienza energetica prima di tutto e prevedono la creazione di una rete integrata e trasparente in tutti i Paesi dell’Unione che comprende, tra l’altro, la realizzazione di una piattaforma permanente di aggregazione della domanda. La riduzione dei gas serra attraverso la progressiva eliminazione dei combustibili fossili rappresenta uno degli obiettivi del pacchetto di riforme Fit for 55. In questo senso, a partire dal 2049 non verranno più stipulati contratti a lungo termine con fornitori di gas di origine fossile. Per tale motivo, gli Stati membri saranno tenuti a offrire incentivi e sconti sulle tariffe per favorire la penetrazione nel mercato di fonti energetiche green come gas rinnovabile, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno. Per l’idrogeno è prevista anche la messa a punto di un meccanismo volontario per sostenere il mercato per cinque anni. Inoltre, sono previste norme che mirano a tutelare i cittadini economicamente più vulnerabili e quelli coinvolti dalla povertà energetica anche attraverso uno specifico focus sulle aree remote che comporta una maggiore protezione dalle interruzioni di fornitura di energia e l’individuazione di fornitori di ultima istanza in modo da garantire la continuità dei servizi. Gli Stati membri hanno due anni di tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per adeguare la legislazione nazionale alle nuove disposizioni comunitarie.